Art. 1
In vigore dal 26 mar 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica èautorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-rd-1