Art. 99
AccordoTitolo X

Art. 99

99 / 109
In vigore dal 26 mar 1997
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intende l'Ucraina, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-99