Accordo›Titolo X
Art. 99
99 / 109In vigore dal 26 mar 1997
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intende l'Ucraina, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-99