Art. 91
AccordoTitolo X

Art. 91

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In vigore dal 26 mar 1997
1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e ucraino. 2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento ucraino, conformemente al regolamento interno.
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