Accordo›Titolo X
Art. 91
91 / 109In vigore dal 26 mar 1997
1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e ucraino.
2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento ucraino, conformemente al regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-91