Art. 89
AccordoTitolo X

Art. 89

89 / 109
In vigore dal 26 mar 1997
Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT delle Parti contraenti del GATT.
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