Accordo›Titolo II
Art. 8
26 / 109In vigore dal 26 mar 1997
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico mediante opportuni contatti, scambi e consultazioni, segnatamente:
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti dell'Ucraina e della Comunità;
- avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.;
- scambiandosi regolarmente informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-8