Art. 76 · Dogane
AccordoTitolo VII

Art. 76

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Dogane

In vigore dal 26 mar 1997
Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale ucraino a quello della Comunità. 2. Sono previsti in particolare: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e dell'Ucraina; - la semplificazione dei controlli e delle formalità per i trasporti di merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all', l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
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