Art. 67 · Servizi finanziari
AccordoTitolo VII

Art. 67

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Servizi finanziari

In vigore dal 26 mar 1997
Servizi finanziari La cooperazione dovrà agevolare l'inserimento dell'Ucraina nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento dell'Ucraina nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle relative istituzioni in Ucraina, gli scambi di esperienze e la formazione del personale; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla creazione di joint venture nel settore ucraino delle assicurazioni, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione; - la cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare relazioni tra l'Ucraina e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-67