Art. 57 · Prodotti minerari e materie prime
AccordoTitolo VII

Art. 57

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Prodotti minerari e materie prime

In vigore dal 26 mar 1997
Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La cooperazione riguarderà principalmente: - gli scambi di informazioni sull'andamento del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'elaborazione di leggi e altre misure per la tutela ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-57