Accordo›Titolo VII
Art. 57
57 / 109Prodotti minerari e materie prime
In vigore dal 26 mar 1997
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguarderà principalmente:
- gli scambi di informazioni sull'andamento del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;
- le questioni commerciali;
- l'elaborazione di leggi e altre misure per la tutela ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-57