Art. 5
AccordoTitolo I

Art. 5

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In vigore dal 26 mar 1997
Le Parti si impegnano, ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione dell'Ucraina al GATT. Il primo esame avverrà dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data è precedente, nel momento in cui l'Ucraina diventerà Parte contraente del GATT.
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