Accordo
Art. 40
12 / 109In vigore dal 26 mar 1997
Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti potranno negoziare, a norma dell', accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-40