Accordo
Art. 30
2 / 109In vigore dal 26 mar 1997
1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società ucraine che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.
b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate delle società ucraine stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.
c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali delle società ucraine stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.
2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e conformemente alle sue legislazioni e normative, l'Ucraina concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi.
b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, l'Ucraina concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e filiali oppure, se migliore, alle società o filiali di paesi terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici per le consociate di società dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima.
Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 le società stabilite nella Comunità e in Ucraina alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le società stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.
Storico versioni
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