Art. 109
AccordoTitolo X

Art. 109

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In vigore dal 26 mar 1997
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti vengano applicate nel 1994 mediante un accordo intermedio tra la Comunità e l'Ucraina, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale. Fatto a Lussemburgo, addì quattordici giugno millenovecentonovantaquattro.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-109