Art. 101
AccordoTitolo X

Art. 101

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In vigore dal 26 mar 1997
Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso può essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.
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