Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994. 113 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, D Art. 30 ARTICOLO 30 1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gl Art. 31 ARTICOLO 31 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 104, le disposizioni dell'articol Art. 32 ARTICOLO 32 Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società ucraina" Art. 33 ARTICOLO 33 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte può prendere Art. 34 ARTICOLO 34 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera Art. 35 ARTICOLO 35 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I, una società comunitaria o ucrai Art. 36 ARTICOLO 36 1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali Art. 37 ARTICOLO 37 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnan Art. 38 ARTICOLO 38 Le Parti collaborano al fine di sviluppare in Ucraina un settore terziario ori Art. 39 ARTICOLO 39 1. Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero a Art. 40 ARTICOLO 40 Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione d Art. 41 ARTICOLO 41 1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo è soggetta alle limit Art. 42 ARTICOLO 42 Ai fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle Parti di app Art. 43 ARTICOLO 43 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le società cont Art. 44 ARTICOLO 44 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corr Art. 45 ARTICOLO 45 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso Art. 46 ARTICOLO 46 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 47 ARTICOLO 47 Fatto salvo l'articolo 35, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV auto titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo definiti, in parti Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità dell'ex U Art. 4 ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica in U Art. 5 ARTICOLO 5 Le Parti si impegnano, ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modific titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 6 ARTICOLO 6 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensifiche Art. 7 ARTICOLO 7 Si terranno le necessarie consultazioni tra le Parti al massimo livello politic Art. 8 ARTICOLO 8 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico m Art. 9 ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito della Commi titolo III SCAMBI DI MERCI
Art. 10 ARTICOLO 10 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favor Art. 11 ARTICOLO 11 1. Le Parti convengono che la libertà di transito delle merci è fondamentale p Art. 12 ARTICOLO 12 Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2 Art. 13 ARTICOLO 13 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazional Art. 14 ARTICOLO 14 Le merci originarie dell'Ucraina e della Comunità vengono importate, rispettiv Art. 15 ARTICOLO 15 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Art. 16 ARTICOLO 16 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: 1) Art. 17 ARTICOLO 17 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato. Art. 18 ARTICOLO 18 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantit Art. 19 ARTICOLO 19 Il presente Titolo, e in particolare l'articolo 18, non pregiudicano nè compro Art. 20 ARTICOLO 20 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'impor Art. 21 ARTICOLO 21 Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientran Art. 22 ARTICOLO 22 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità Art. 23 ARTICOLO 23 Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni di un accor titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI
Art. 24 ARTICOLO 24 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno St Art. 25 ARTICOLO 25 Coordinamento della previdenza sociale Le Parti concludono accordi al fine di: Art. 26 ARTICOLO 26 Le misure prese in conformità dell'articolo 25 non pregiudicano i diritti e gl Art. 27 ARTICOLO 27 Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un co Art. 28 ARTICOLO 28 Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavo Art. 29 ARTICOLO 29 Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli titolo V PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALI
Art. 48 ARTICOLO 48 1. Le Parti si impegnano ad utilizzare l'uso di moneta liberamente convertibil titolo VI CONCORRENZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE E COOPERAZIONE LEGISLATIVA
Art. 49 ARTICOLO 49 1. Le Parti decidono di collaborare per neutralizzare o abolire, applicando le Art. 50 ARTICOLO 50 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, Art. 51 ARTICOLO 51 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e fut titolo VII COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 52 ARTICOLO 52 1. La Comunità e l'Ucraina avviano una cooperazione economica per favorire il Art. 53 Cooperazione industriale Art. 54 Promozione e tutela degli investimenti Art. 55 Commesse pubbliche Art. 56 Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità Art. 57 Prodotti minerari e materie prime Art. 58 Cooperazione scientifica e tecnologica Art. 59 Istruzione e formazione Art. 60 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 61 Energia Art. 62 Cooperazione nel settore nucleare civile Art. 63 Ambiente Art. 64 Trasporti Art. 65 Ricerca spaziale Art. 66 Servizi postali e telecomunicazioni Art. 67 Servizi finanziari Art. 68 Riciclaggio del denaro Art. 69 Politica monetaria Art. 70 Sviluppo regionale Art. 71 Cooperazione sociale Art. 72 Turismo Art. 73 Piccole e medie imprese Art. 74 Informazione e comunicazione Art. 75 Tutela dei consumatori Art. 76 Dogane Art. 77 Cooperazione statistica Art. 78 Economia Art. 79 Droga titolo VIII COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 80 ARTICOLO 80 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione c titolo IX COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 81 ARTICOLO 81 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli artico Art. 82 ARTICOLO 82 Detta assistenza finanziaria è disciplinata nel quadro del pertinente regolame Art. 83 ARTICOLO 83 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stab Art. 84 ARTICOLO 84 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adop titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 85 ARTICOLO 85 È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazion Art. 86 ARTICOLO 86 1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 87 ARTICOLO 87 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito Art. 88 ARTICOLO 88 Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi Art. 89 ARTICOLO 89 Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo Art. 90 ARTICOLO 90 È istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente Art. 91 ARTICOLO 91 1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlament Art. 92 ARTICOLO 92 Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni ut Art. 93 ARTICOLO 93 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garanti Art. 94 ARTICOLO 94 Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure Art. 95 ARTICOLO 95 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispos Art. 96 ARTICOLO 96 1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controv Art. 97 ARTICOLO 97 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropri Art. 98 ARTICOLO 98 Il trattamento riservato all'Ucraina a nome del presente accordo non può comun Art. 99 ARTICOLO 99 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intende l'Ucraina, da un lato, e l Art. 100 ARTICOLO 100 Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano n Art. 101 ARTICOLO 101 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso pu Art. 102 ARTICOLO 102 1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'a Art. 103 ARTICOLO 103 Gli allegati I, II, III, IV e V, con la relativa appendice, e il protocollo s Art. 104 ARTICOLO 104 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degl Art. 105 ARTICOLO 105 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applican Art. 106 ARTICOLO 106 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del Art. 107 ARTICOLO 107 L'originale dell'accordo, le cui versioni in lingua danese, francese, greca, Art. 108 ARTICOLO 108 Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive pro Art. 109 ARTICOLO 109 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360