Protocollo›Titolo X
Art. 1
110 / 124In vigore dal 7 apr 1997
PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
b) per "dazi doganali" si intendono tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse in cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
c) per "autorità richiedente" s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) per "autorità interpellata" s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) per "infrazione" s'intende ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-p-1