Art. 1
ProtocolloTitolo X

Art. 1

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In vigore dal 7 apr 1997
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) per "dazi doganali" si intendono tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse in cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) per "autorità richiedente" s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) per "autorità interpellata" s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) per "infrazione" s'intende ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-p-1