Accordo›Titolo X
Art. 99
99 / 124In vigore dal 7 apr 1997
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Bielorussia, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-99