Accordo›Titolo X
Art. 97
97 / 124In vigore dal 7 apr 1997
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli .
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-97