Accordo›Titolo X
Art. 96
96 / 124In vigore dal 7 apr 1997
1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa.
Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.
Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-96