Art. 91
AccordoTitolo X

Art. 91

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In vigore dal 7 apr 1997
1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlamento europeo e bielorusso. 2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento bielorusso, conformemente al regolamento interno.
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