Accordo›Titolo X
Art. 90
90 / 124In vigore dal 7 apr 1997
È istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento bielorusso e del Parlamento europeo. Il Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-90