Art. 88
AccordoTitolo X

Art. 88

88 / 124
In vigore dal 7 apr 1997
Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
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