Art. 81
AccordoTitolo IX

Art. 81

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In vigore dal 7 apr 1997
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, e in conformità degli , la Repubblica di Bielorussia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.
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