Accordo›Titolo VII
Art. 73
73 / 124Informazione e comunicazione
In vigore dal 7 apr 1997
Informazione e comunicazione
Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle basi di dati della Comunità nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-73