Art. 73 · Informazione e comunicazione
AccordoTitolo VII

Art. 73

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Informazione e comunicazione

In vigore dal 7 apr 1997
Informazione e comunicazione Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle basi di dati della Comunità nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
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