Art. 52
AccordoTitolo VI

Art. 52

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In vigore dal 7 apr 1997
1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Bielorussia a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Bielorussia cercherà pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà ad un gran numero di settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, norme che disciplinano i movimenti e l'uso dell'oro e dell'argento, trasporti. 3. La Comunità fornisce alla Repubblica di Bielorussia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa; - l'organizzazione di seminari; - attività di formazione; - un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
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