Accordo›Titolo VI
Art. 50
50 / 124In vigore dal 7 apr 1997
1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1:
2.1. Le Parti promulgano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione.
2.2. La Parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono de- terminate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari definiti nel GATT o la prestazione di servizi e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia.
2.3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti di Stato o su casi particolari di aiuti di Stato. Non vanno fornite le informazioni tutelate da disposizioni legislative delle Parti in merito al segreto professionale o commerciale.
2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti.
2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Repubblica di Bielorussia concedono diritti esclusivi, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non verranno introdotte nè mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia in misura contraria agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, delle mansioni particolari assegnate a dette imprese.
2.6. Le parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5.
3. Su richiesta della Comunità o della Repubblica di Bielorussia, possono tenersi consultazioni in seno al Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Le Parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole.
5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all', per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi.
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