Art. 46
Accordo

Art. 46

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In vigore dal 7 apr 1997
Ai fini dei capitoli II, III e IV del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Bielorussia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-46