Art. 38
Accordo

Art. 38

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In vigore dal 7 apr 1997
Fatto salvo l' del presente accordo, le Parti autorizzano, per i settori elencati nell'angolo VI dello stesso, la circolazione temporanea delle persone fisiche che rappresentano una società comunitaria o bielorussa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare la vendita di servizi transfrontalieri o concludere accordi di vendita di questi servizi per la società in questioni, a condizione che detti rappresentanti non procedano a vendite dirette al pubblico e che non forniscano direttamente i servizi in questione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-38