Art. 37
Accordo

Art. 37

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In vigore dal 7 apr 1997
Per i settori elencati nell'allegato VI, le Parti si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi altro paese terzo per i servizi transfrontalieri prestati da società della Comunità o della Repubblica di Bielorussia sul territorio, rispettivamente, della Repubblica di Bielorussia o della Comunità, in conformità delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-37