Accordo
Art. 34
7 / 124In vigore dal 7 apr 1997
1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o bielorussa stabilita, rispettivamente, sul territorio della Repubblica di Bielorussia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Repubblica di Bielorussia e della Comunità cittadini negli Stati membri della Comunità e della Repubblica di Bielorussia, purchè si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso de- nominate "organizzazioni" sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purchè l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;
- coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono
mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale.
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
c) Per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-34