Art. 29
Accordo

Art. 29

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In vigore dal 7 apr 1997
1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società bielorusse che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi. b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato III, conformemente alle rispettive legislazioni e normative la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate delle società bielorusse stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso a qualsiasi società comunitaria.. c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali delle società bielorusse stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi. 2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV e conformemente alle sue legislazioni e normative, la Repubblica di Bielorussia concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi. b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Repubblica di Bielorussia concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali bielorusse di paesi terzi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1.b) e 2.b) non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici per le consociate o filiali di società dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1.b), 1.c), 2.b) e 2.c) le società stabilite nella Comunità e nella Repubblica di Bielorussia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le società stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-29