Art. 25
AccordoTitolo IV

Art. 25

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In vigore dal 7 apr 1997
Le misure prese in conformità dell' non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di Bielorussia e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Repubblica di Bielorussia o degli Stati membri.
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