Accordo›Titolo X
Art. 109
109 / 124In vigore dal 7 apr 1997
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti vengano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bielorussia, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-109