Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995. 128 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ALLEGATO ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI Art. 29 ARTICOLO 29 1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gl Art. 30 ARTICOLO 30 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 104, le disposizioni dell'articol Art. 31 ARTICOLO 31 Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società bielorus Art. 32 ARTICOLO 32 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte può prendere Art. 33 ARTICOLO 33 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera Art. 34 ARTICOLO 34 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società Art. 35 ARTICOLO 35 1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali Art. 36 ARTICOLO 36 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnan Art. 37 ARTICOLO 37 Per i settori elencati nell'allegato VI, le Parti si concedono reciprocamente Art. 38 ARTICOLO 38 Fatto salvo l'articolo 43 del presente accordo, le Parti autorizzano, per i se Art. 39 ARTICOLO 39 1. Per i settori elencati nell'allegato VI, ciascuna Parte può regolamentare l Art. 40 ARTICOLO 40 1. Le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso Art. 41 ARTICOLO 41 Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione d Art. 42 ARTICOLO 42 1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo è soggetta alle limit Art. 43 ARTICOLO 43 Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle P Art. 44 ARTICOLO 44 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le società cont Art. 45 ARTICOLO 45 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corr Art. 46 ARTICOLO 46 Ai fini dei capitoli II, III e IV del presente titolo non si tiene conto del t Art. 47 ARTICOLO 47 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 48 ARTICOLO 48 Fatto salvo l'articolo 34, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV auto titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei dir Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità dell'ex U Art. 4 ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica nell Art. 5 ARTICOLO 5 Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifich titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 6 ARTICOLO 6 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensifiche Art. 7 ARTICOLO 7 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consigl Art. 8 ARTICOLO 8 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, Art. 9 ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del comitat titolo III SCAMBI DI MERCI
Art. 10 ARTICOLO 10 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favor Art. 11 ARTICOLO 11 1. Le Parti convengono che la libertà di transito delle merci è fondamentale p Art. 12 ARTICOLO 12 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazional Art. 13 ARTICOLO 13 Le merci originarie della Repubblica di Bielorussia e della Comunità vengono i Art. 14 ARTICOLO 14 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Art. 15 ARTICOLO 15 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: i) Art. 16 ARTICOLO 16 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato. Art. 17 ARTICOLO 17 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantit Art. 18 ARTICOLO 18 Il presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, non pregiudicano nè compro Art. 19 ARTICOLO 19 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'impor Art. 20 ARTICOLO 20 Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientran Art. 21 ARTICOLO 21 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità Art. 22 ARTICOLO 22 Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni del trattato ch titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI
Art. 23 ARTICOLO 23 1. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Art. 24 Coordinamento della previdenza sociale Art. 25 ARTICOLO 25 Le misure prese in conformità dell'articolo 24 non pregiudicano i diritti e gl Art. 26 ARTICOLO 26 Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un co Art. 27 ARTICOLO 27 Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavo Art. 28 ARTICOLO 28 Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli titolo V PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALE
Art. 49 ARTICOLO 49 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibi titolo VI CONCORRENZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE E COOPERAZIONE LEGISLATIVA
Art. 50 ARTICOLO 50 1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le ri Art. 51 ARTICOLO 51 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VIII, Art. 52 ARTICOLO 52 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e fut titolo VII COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 53 ARTICOLO 53 1. La Comunità e la Repubblica di Bielorussia avviano una cooperazione economi Art. 54 Cooperazione industriale Art. 55 Promozione e tutela degli investimenti Art. 56 Commesse pubbliche Art. 57 Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità Art. 58 Prodotti minerari e materie prime Art. 59 Cooperazione scientifica e tecnologica Art. 60 Istruzione e formazione Art. 61 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 62 Energia Art. 63 Ambiente Art. 64 Trasporti Art. 65 Servizi postali e telecomunicazioni Art. 66 Servizi finanziari Art. 67 Politica comunitaria Art. 68 Riciclaggio del denaro sporco Art. 69 Sviluppo regionale Art. 70 Cooperazione sociale Art. 71 Turismo Art. 72 Piccole e medie imprese Art. 73 Informazione e comunicazione Art. 74 Tutela dei consumatori Art. 75 Dogane Art. 76 Cooperazione statistica Art. 77 Economia Art. 78 Droga Art. 79 Contrabbando nucleare titolo VIII COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 80 ARTICOLO 80 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione c titolo IX COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 81 ARTICOLO 81 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, e in conformità degli artic Art. 82 ARTICOLO 82 Detta assistenza finanziaria rientra nel quadro del programma TACIS, come prev Art. 83 ARTICOLO 83 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stab Art. 84 ARTICOLO 84 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adop titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 85 ARTICOLO 85 È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazion Art. 86 ARTICOLO 86 1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 87 ARTICOLO 87 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito Art. 88 ARTICOLO 88 Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi Art. 89 ARTICOLO 89 Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo Art. 90 ARTICOLO 90 È istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente Art. 91 ARTICOLO 91 1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlament Art. 92 ARTICOLO 92 Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni ut Art. 93 ARTICOLO 93 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garanti Art. 94 ARTICOLO 94 Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure Art. 95 ARTICOLO 95 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispos Art. 96 ARTICOLO 96 1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controv Art. 97 ARTICOLO 97 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropri Art. 98 ARTICOLO 98 Il trattamento riservato alla Repubblica di Bielorussia non può comunque esser Art. 99 ARTICOLO 99 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Bieloru Art. 100 ARTICOLO 100 Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano n Art. 101 ARTICOLO 101 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso pu Art. 102 ARTICOLO 102 1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'a Art. 103 ARTICOLO 103 Gli allegati I-VIII e il protocollo sono parte integrante del presente accord Art. 104 ARTICOLO 104 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degl Art. 105 ARTICOLO 105 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano Art. 106 ARTICOLO 106 Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del Art. 107 ARTICOLO 107 Il presente accordo è redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, finl Art. 108 ARTICOLO 108 Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive pro Art. 109 ARTICOLO 109 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata Protocollo
titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOG Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Consegna/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Adempimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Obbligo di osservare la riservatezza Art. 11 Uso delle informazioni Art. 12 Esperti e testimoni Art. 13 Spese di assistenza Art. 14 Esecuzione Art. 15 Complementarità Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360