Art. 95
AccordoTitolo IX

Art. 95

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In vigore dal 7 apr 1997
Sino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di di competenza comunitaria e fermi restando agli obblighi che l'accordo impone gli Stati membri nei settori di loro competenza.
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