Accordo›Titolo IX
Art. 77
77 / 115In vigore dal 7 apr 1997
1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica del Kazakistan dall'altro.
2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica del Kazakistan.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-77