Accordo›Titolo II
Art. 6
26 / 115In vigore dal 7 apr 1997
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti:
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kazakistan, dall'altra;
- avvalendosi pienamente dei canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE, ecc.;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-6