Art. 6
AccordoTitolo II

Art. 6

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In vigore dal 7 apr 1997
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kazakistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente dei canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
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