Accordo›Titolo VI
Art. 53
53 / 115Energia
In vigore dal 7 apr 1997
Energia
1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:
- l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenirne o limitarne al massimo i danni ambientali;
- il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide;
- la definizione di una politica energetica;
- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;
- l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;
- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia, l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;
- la sicurezza per la produzione, il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali energetici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-53