Art. 30
Accordo

Art. 30

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In vigore dal 7 apr 1997
1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o kazake stabilite in una Parte diversa da quelle del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.
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