Accordo›Titolo III
Art. 17
37 / 115In vigore dal 7 apr 1997
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l' e, al momento dell'entrata in vigore, per le disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agii scambi di prodotti CECA di acciaio.
2. È creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità da un lato e della Repubblica del Kazakistan dall'altro.
Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-17