Art. XXV · DISPOSIZIONI FINALI
Memorandum

Art. XXV

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DISPOSIZIONI FINALI

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XXV DISPOSIZIONI FINALI 1. Il Governo collaborerà con le Nazioni Unite in qualsiasi momento, al fine di aiutare le Nazioni Unite a conseguire i loro scopi e ad espletare le funzioni di cui al presente Memorandum d'Intesa. Tutti i contatti ufficiali con il Governo saranno tenuti dalle Nazioni Unite tramite il Ministero degli Affari Esteri od un altro Ministero eventualmente concordato. 2. Le consultazioni relative ad emendamenti al presente Memorandum d'Intesa dovranno essere intraprese su richiesta delle Nazioni Unite o del Governo, e tali emendamenti dovranno essere apportati con il consenso reciproco. Gli emendamenti verranno apportati in forma scritta. 3. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere rescisso tanto dalle Nazioni Unite quanto dal Governo con preavviso scritto di trentasei mesi. 4. Il presente Memorandum d'Intesa non lederà i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, enunciate nella Convenzione. 5. Il presente Memorandum d'Intesa sarà oggetto di ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore nel momento in cui le Nazioni Unite avranno ricevuto notifica dal Governo del completamento delle formalità richieste. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rappresentanti delle Nazioni Unite e del Governo della Repubblica italiana, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa a nome delle Parti. Fatto a Roma il ventitrè novembre 1994. Per la Repubblica Italiana Per le Nazioni Unite (F.to: Cesare Previti) (F.to: Boutros Boutros Ghali)
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