Art. XXIV · PERMESSI E LICENZE
Memorandum

Art. XXIV

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PERMESSI E LICENZE

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XXIV COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia fra il Governo e le Nazioni Unite circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa che non possa essere composta tramite negoziato o altro tipo di soluzione concordata sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti. Ognuna delle Parti nominerà un arbitro, ed i due arbitri così nominati ne nomineranno un terzo, che fungerà da presidente. Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle Parti non abbia nominato l'arbitro, o se entro quindici giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo arbitro, una delle Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La procedura di arbitrato sarà stabilita dagli arbitri, e le spese di arbitrato saranno a carico delle Parti, in base alla valutazione degli arbitri. La sentenza arbitrale dovrà contenere una dichiarazione con le motivazioni su cui è stata adottata e dovrà essere accettata dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.
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