Art. XXI · IDENTIFICAZIONE
Memorandum

Art. XXI

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IDENTIFICAZIONE

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XXI IDENTIFICAZIONE 1. Le Nazioni Unite rilasceranno a tutti i membri assegnati ai Locali una carta di identità indicante il nome per esteso, la qualifica, il numero di matricola delle Nazioni Unite ed una fotografia. 2. Ai membri assegnati ai Locali verrà chiesto di presentare, ma non di cedere, la carta di identità delle Nazioni Unite su richiesta delle autorità italiane competenti. 3. Le Nazioni Unite informeranno il Governo ogniqualvolta un membro assegnato ai Locali assume o termina l'incarico. Almeno una volta l'anno, invieranno al Governo un elenco di tutti i membri assegnati ai Locali e dei membri che compongono il loro nucleo familiare.
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