Art. XX · INGRESSO, RESIDENZA E PARTENZA
Memorandum

Art. XX

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INGRESSO, RESIDENZA E PARTENZA

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO XX INGRESSO, RESIDENZA E PARTENZA 1. Il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo ed i membri assegnati ai Locali, come pure i loro coniugi ed i parenti a carico, avranno il diritto di accedere, risiedere e partire dalla Repubblica Italiana nel periodo in cui svolgono un incarico presso i Locali. 2. Il Governo si impegna a rendere agevole l'ingresso e la partenza nella Repubblica Italiana dei membri assegnati ai Locali. Essi saranno altresì esenti da tutte le norme che regolano la residenza degli stranieri in Italia, ivi compresa la registrazione, ma non si considererà che abbiano acquisito alcun diritto ad ottenere la residenza o il domicilio permanenti nella Repubblica Italiana. I visti ed i permessi di ingresso e di uscita, ove richiesti, saranno rilasciati alle persone di cui al precedente paragrafo 1 gratuitamente ed il più rapidamente possibile.
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