Art. III · APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Memorandum

Art. III

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APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO III APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, comprese le attrezzature ed i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, nonché i membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previsti dalla Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-iii