Memorandum
Art. II
2 / 25SCOPO DEL MEMORANDUM D'INTESA
In vigore dal 7 apr 1997
ARTICOLO II
SCOPO DEL MEMORANDUM D'INTESA
1. Scopo del presente Memorandum d'Intesa è quello di enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite Locali ad Uso Esclusivo e Locali ad Uso Non Esclusivo, perché esse le utilizzino per sostenere operazioni di pace, umanitarie ed operazioni a queste relative, ed in virtù dei quali le Nazioni Unite utilizzeranno detti Locali.
2. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili ai Locali ad Uso Esclusivo, cosi come eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili all'utilizzo da parte delle Nazioni Unite dei Locali ad Uso Non Esclusivo verranno definiti in Accordi di Attuazione (qui di seguito denominati "l'Accordo di Attuazione") sottoscritti dalle Parti in ottemperanza all'Articolo IV del presente Memorandum.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;62#art-m-ii