Art. 8 · Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Protocollo n. 4Titolo II

Art. 8

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Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

In vigore dal 5 mar 1997
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Ai fini dell'applicazione dell', le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli; (ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazioni di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Tunisia; f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.
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