Protocollo n. 4›Titolo VII
Art. 42
141 / 158Esecuzione del protocollo
In vigore dal 5 mar 1997
Esecuzione del protocollo
La Comunità e la Tunisia prendono, ciascuna per quanto riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-42