Art. 42 · Esecuzione del protocollo
Protocollo n. 4Titolo VII

Art. 42

141 / 158

Esecuzione del protocollo

In vigore dal 5 mar 1997
Esecuzione del protocollo La Comunità e la Tunisia prendono, ciascuna per quanto riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-42