Protocollo n. 4›Titolo V
Art. 36
135 / 158Zone franche
In vigore dal 5 mar 1997
Zone franche
1. Gli Stati membri e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni
usuali destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle
disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-36