Art. 32 · Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi
Protocollo n. 4Titolo V

Art. 32

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Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

In vigore dal 5 mar 1997
Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorità doganali degli Stati membri della Tunisia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-32