Protocollo n. 5›Titolo VII
Art. 3
146 / 158Assistenza su richiesta
In vigore dal 5 mar 1997
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre Parti contraenti;
c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-3-3